NORME DA SEGUIRE
Questa pagina è stata scritta con lo scopo di aiutare e chiarire come comportarsi, cosa fare, cosa è consentito a chi possiede armi, è uno sportivo tiratore, un collezionista, un ricaricatore e deve destreggiarsi tra le mille regole che invadono ogni giorno il mondo dei possessori di armi. E' un aiuto per chi detiene armi, munizioni e polveri, per chi deve movimentare l'arma, per chi solo vuole muoversi in sicurezza.
Linee guida per lo sportivo detentore.
- LICENZE: in materia di armi, le licenze sono d'obbligo. L'acquisto di armi, munizioni o polveri da sparo è soggetta a controllo e quindi richiede o un nulla osta per l'acquisto o un regolare porto d'armi. Il possesso di armi non è, secondo la Corte Costituzionale Italiana, un diritto ma semplicemente una concessione dello Stato ad eccezione al normale divieto di possedere e portare armi. Alla luce di ciò, chiunque acquisti armi e munizioni o polveri per ricarica, può esserne privato dall'Autorità per i più disparati motivi. L'acquisto e il possesso di armi è quindi sospeso in un limbo nel quale l'Autorità ha pieno potere.
- RILASCIO: per il rilascio di qualsiasi licenza in materia, dal porto d'armi al nulla osta la prassi non ha subito variazioni nel tempo, l'interessato deve sottoporsi:
1) a una serie di visite mediche delle quali la prima, presso il proprio medico di famiglia per il rilascio del certificato anamnestico. Con questo dovrà recarsi presso un centro medico abilitato, spesso lo stesso che esegue le certificazioni per la patente, e concludere così le visite mediche.
2) presso una sezione del Tiro a Segno Nazionale farsi rilasciare un certificato di maneggio alle armi (se non ne ha già uno).
3) compilare l'apposita domanda sul prestampato rilasciato dalla locale Questura (Commissariato o C.Carabinieri)
4) consegnare tutto all'ufficio preposto aggiungendo un certificato dello stato di famiglia (se richiesto), marche da bollo, ricevute di versamento e foto, tutto questo lo trovate indicato nello stesso prestampato che gli uffici hanno pronto.
Le licenze di porto d'armi hanno validità di 5 (cinque) anni e scadono il giorno del compleanno, i permessi di nulla osta all'acquisto sono validi solo 30 giorni. - MANEGGIO ARMI: lo devono fare tutti coloro che non hanno fatto di recente servizio militare o servizio nelle FF.AA. come volontari. Se però gli ex militari (poliziotti, finanzieri, soldati, carabinieri, ecc.) hanno terminato il servizio da più di 10 anni devono sottoporsi alla prova di tiro per il rilascio del certificato. Questo non è richiesto a chi, in possesso di regolare porto d'armi, non lo rinnovi per più di 10 anni. Non deve sottoporsi alla prova d'arma chi ha già fatto tale esame. Infatti il certificato di abilitazione al maneggio delle armi si fa una volta sola nella vita e serve per sempre (come per qualsiasi diploma, non si torna a scuola se si perde la copia o non si utilizza quel diploma sul lavoro, ma se ne richiede una copia). Così, nel tempo, chi ha fatto regolare certificazione presso un TSN e non abbia più la copia da presentare, se richiesta, può chiederne il rilascio di una copia alla sezione del TSN o se non fosse possibile, può presentare l'autocertificazione in cui dichiara di essere stato sottoposto all'esame per il maneggio delle armi presso la sezione del TSN di xxx in data yyy.
Le GpG (Guardie Giurate) ogni anno devono eseguire una serie di sessioni di tiro presso i poligoni abilitati e sottoporsi a speciale esame di abilitazione al tiro per il rinnovo del loro speciale porto d'armi. - LA DETENZIONE DELLE ARMI: si possono detenere nella propria abitazione, seguendo le indicazioni rilasciate dalla propria Questura anche se non vi è alcuna norma scritta sulle modalità di tenuta delle armi, munizioni e polveri, nulla che imponga armadi blindati, armi chiuse e incatenate, smontate o altro, ma solo indicazioni delle singole Questure per le singole Provincie;
quindi si possono detenere fino a:
n°. 3 armi comuni sia lunghe che corte
n°. 12 armi classificate sportive sia lunghe che corte
un numero illimitato di armi lughe da caccia
n°. 8 armi antiche, artistiche o rare
un numero illimitato e senza denuncia di armi avancarica monocolpo
un numero illimitato e senza denuncia di armi ad aria o gas compresso con energia inferiore ai 7,5 Joule
Come si vede le armi ad avancarica a più colpi (revolver a polvere nera o armi a più canne) devono essere denunciate così come fucili e pistole ad aria compressa la cui energia è superiore ai limiti indicati sopra. (queste ultime sono considerate, nel nostro Paese, armi a fuoco anche se no lo sono) e vanno a far cumulo con le altre armi sportive o comuni.
La detenzione deve essere fatta con estrema cura, oggi le armi si ritiene debbano essere custodite in armadi chiusi appositamente prodotti allo scopo, non è una norma a prescriverlo ma la maggior parte delle Questure sta intraprendendo questa strada per evitare la sottrazione di armi da parte di maleintenzionati. Seguite le indicazioni che gli uffici vi daranno.
LA DETENZIONE DELLE MUNIZIONI:
si possono detenere:
fino a 200 cartucce per arma corta o non da caccia (denunciandone ogni quantità)
fino a 1500 cartucce a palla unica per arma lunga a canna liscia o rigata da caccia (denunciandone ogni quantità)
Le cartucce a pallini fino a 1000 unità non devono essere denunciate, vanno però denunciate le eventuali cartucce a pallini che superano la quantità delle 1000 indicate e non oltre le 1500 cartucce. Secondo alcune interpretazioni il totale di munizioni detenibile nella propria abitazione, sommendo tutti i tipi di cartuccia, non deve superare le 1500 unità. Altre interpretazioni sommano le 1500 dartucce da caccia alle 200 per arma corta portando il totale della detenzione a 1700 cartucce. Questa seconda interpretazione sembra la più valida, trattandosi di due norme sulla detenzione diverse che riguardano; la prima le norme sulla caccia e la seconda la detenzione e l'acquisto di armi corte e relative munizioni.
Chi fa attività agonistica di tiro può richiedere il rilascio di un apposita licenza di detenzione che consente la detenzione di una quantità di munizioni per arma corta fino a un massimo di 1600 cartucce (oltre le 200 consentite da altra licenza).
La licenza di detenzione da agonista (1600 cartucce per arma corta) consente il solo trasporto di 600 cartucce.
Le munizioni acquistate nei poligoni di tiro a segno non possono essere asportate dagli stessi ma in essi vanno interamente consumate, per questo motivo le munizioni acquistate nei poligoni di tiro non devono essere denunciate. - La detenzione delle munizioni, come quella per armi e polveri, deve essere denunciata entro 72 ore (tre giorni) dal momento dell'entrata in possesso delle stesse. Se però una volta acquistate le munizioni le si utilizzano entro quei tre giorni, decade l'obbligo di denuncia. Il caso: uno sportivo ha in denuncia e quindi detiene 100 cartucce ma in armeria ne acquista altre 50; è tenuto a denunciare il possesso di 150 cartucce che ora possiede ma ... se le 50 cartucce appena acquistate le spara al poligono entro i tre giorni dall'acquisto non deve modificare affatto la propria denuncia. Cosa da non fare è quella, nel caso si detengano fisicamente già il limite massimo di cartucce (es: 200 per arma corta), acquistarne delle nuove pensando di spararle subito dopo. Ricordate che dal momento che entrate in possesso di quelle cartucce voi siete colpevoli di detenzione abusiva avendo superato il quantitativo massimo di munizioni detenibili. Ciò non vale se si acquistano all'interno del TSN dato che quelle munizioni non fanno cumulo con quelle detenute a casa. LA DETENZIONE DELLE POLVERI DA SPARO:
- si possono detenere fino a un limite di 5 Kg. di polvere da sparo o polvere nera.
In questo limite va compresa quella polvere contenuta nelle munizioni possedute.
Il calcolo del peso della polvere contenuta nelle munizioni è indicato dalla Legge ed è facilmente individuabile:
Ogni cartuccia per arma lunga corrisponde a una detenzione di 1,785 grammi di polvere in più; mentre ogni cartuccia per arma corta corrisponde a 0.25 grammi.
La polvere va sempre denunciata in qualsiasi quantità venga detenuta, da un grammo a 5 chilogrammi. - ACQUISTO: quando si acquista un arma, una munizione o della polvere, il possesso va denunciato alle Autorità attraverso un apposito compilato di denuncia su cui si elencano le armi, le munizioni e la quantità di polvere di cui si è in possesso e si detengono a casa. Dopo esserne entrati in possesso si hanno 72 ore di tempo per provvedere alla relativa denuncia.
Nel solo caso di reintegro delle munizioni o della polvere, cioè quando si utilizzano e si consumano tutte o in parte le munizioni o le polveri dichiarate in denuncia, se con l'acquisto delle nuove non si supera il quantitativo denunciato in precedenza e dichiarato in denuncia, non si deve rinnovare alcuna denuncia ne comunicare il nuovo acquisto. Anche se acquistando polveri o munizioni la quantità totale dovesse essere inferiore a quella dichiarata in denuncia non si è tenuti a comunicare nulla. Solo le variazioni in aumento, cioè quele variazioni che fanno superare la quota denuciata, obbligano a rinnovare la denuncia presentandone una nuova con indicato il nuovo quantitativo detenuto.
La Legge impone la denuncia di tutti i caricatori per armi come segue:
vanno denunciati quelli per arma corta che contengano più di 20 colpi;
quelli per armi lunghe che contengano più di 10 colpi.
Ciò non esclude che tali caricatori anche di capienza superiore possano essere usati per tiro sportivo, mentre per la caccia i caricatori devono essere limitati secondo i regolamenti regionali venatori. Sono considerati parte di arma da guerra i caricatori contenenti più di 29 colpi (quindi attenzione) che abbiano lo stesso attacco delle armi da guerra. In pratica i caricatori da mitragliatrice originali della guerra che non siano stati modificati. - Chi non ha più rinnovato la propria licenza di porto d'armi ma possiede ancora armi, munizioni o polveri, deve, ogni 5 anni, presentare un certificato medico (lo stesso per il rilascio del PdA) presso la locale Questura.
- PORTO - TRASPORTO: esiste una differenza sostanziale tra il porto e il trasporto ed è importante conoscerla.
Porto: il porto di un arma si configura quando questa sia indossata, pronta all'uso e/o a portata di mano, sia essa carica o scarica.
Trasporto: il trasporto si configura come un mero porto dell'arma scarica, chiusa in un contenitore che inibisca all'arma di essere a portata di mano. Le munizioni dell'arma dovranno essere sempre trasportate in un contenitore separato dal contenitore dell'arma stessa o delle armi trasportate.
E' un porto d'ami a tutti gli effetti, anche quando in un poligono, si impugna l'arma e ci si accinge a esercitarsi al tiro o fare gare. Ciò è però concesso espressamente per questa attività e nei luoghi abilitati. Il porto d'armi sportivo, non abilita mai al porto ma solo al trasporto.
Nei poligoni abilitati anche chi non ha regolare porto d'armi può eseritarsi al tiro e quindi portare l'arma. Qui sottolineo che non è il porto d'armi che consente di sparare al poligono ma questo serve solo al trasporto delle armi e delle munizioni da casa al poligono . All'interno del poligono il porto dell'arma è consentito e regolamentato da disposizioni di Legge con esclusione di qualsiasi licenza di porto o trasporto armi.
Quindi: la licenza di porto d'armi sportivo (tiro a volo) consente solo e sempre il trasporto di armi, munizioni e polveri; la licenza di porto d'armi per uso venatorio consente il solo trasporto delle armi corte, il solo trasporto delle armi lunghe nei periodi di caccia chiusa e il porto delle armi lunghe per uso venatorio solo nei periodi e nei luoghi adibiti alla caccia.
Trasporto / spostamento: con qualsiasi licenza di porto d'armi si possono trasportare sull'intero territorio dello Stato, le armi, le munizioni e le polveri con limitazione di sole 6 armi e 600 munizioni per ogni singolo trasporto. Chiaramente su un mezzo in cui diversi tiratori si trovino a viaggiare, (pulman) essi possono trasportare ognuno la propria quantità di munizioni e le proprie armi con il limite sopra indicato. - COLLEZIONE: la licenza di collezione di armi consene di detenere più armi, oltre quelle indicate qui sopra e con i limiti imposti.
In questo caso, per la collezione, la Questura da indicazioni sui sistemi di custodia e prevenzione dei furti da adottare, che vanno rispettati per avere il rilascio della licenza stessa.
Le armi in collezione si possono trasportare al poligono per prove di tiro nella ragione di un tipo di arma ogni 6 mesi con l'utilizzo di non più di 62 munizioni per dette prove, (DL 104 del 10 agosto 2018).
Chi possiede più armi potrà quindi usarne una alla volta mese dopo mese purchè tra lo stesso modello di arma passino 6 mesi tra un utilizzo e l'altro: se si hanno 6 armi diverse, se ne potrà usare e provare una diversa ogni mese e dopo sei mesi ricominciare dalla prima, con 12 armi si potrà andare due volte al mese con un arma diversa ogni volta e ricominciare dopo sei mesi e così via. - EREDITA': chi eredita un arma, qual'ora non sia in possesso di alcuna licenza in materia di armi e solo se il congiunto defunto coabitava con cui, può detenerla facendone esplicita domanda alla Questura e purchè senza munizioni.
(Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
LE ARMI: distinzione delle armi.
Il presupposto iniziale in questo testo è che le armi nascono tutte come armi comuni da sparo e solo in seguito esse vengano classificate nei loro relativi ambiti,
es: arma comune da sparo; arma comune da sparo la cui categoria è stata riassegnata dopo l’entrata in vigore della Dir UE 853/2017 (14 settembre 2018);
arma comune da sparo riconosciuta ad uso sportivo; arma comune da sparo ad uso sportivo la cui categoria è stata convertita in ottemperanza alla dir UE 853/2017; arma demilitarizzata; arma demilitarizza la cui categoria è stata convertita in cat A6 dopo l’entrata in vigore della Dir UE 853/2017; repliche di arma antica non avancarica monocolpo; repliche di arma antica non avancarica monocolpo la cui categoria è stata convertita dopo l’entrata in vigore della Dir UE 853/2017; armi ad aria o gas compresso riconosciuta nel 2012 ad uso sportivo con numero progressivo; armi ad aria o gas compressi a modesta capacità offensiva; arma a modesta capacità offensiva
Sono da caccia tutte le armi ad anima liscia, in Italia si possono utilizzare nell'ambito venatorio purche' il calibro non sia superiore a 12 (e' vietata la caccia con il cal. 10; 8 e 4). Le armi a canna liscia non sono mai state catalogate e non vengono classificate, esse sono sempre e solo da caccia. Le armi ad aria compressa invece non possono essere usate per la caccia così come le armi a percussione anulare di calibro uguale o inferiore a 5,6mm. esse sono vietate per la caccia. Da febbraio 2015 anche le armi classificate ex B7 ora B9(armi che assomigliano ad un arma automatica da guerra) sono state vietate per l'uso venatorio. (Decreto Legge 18 febbraio 2015 n.7)
Le armi prodotte dopo il 1920 (DM 14 aprile 1982) sono semplicemente "repliche" e devono essere provviste di matricola; ( la nozione di replica viene coniata solo nel 1980 ).
Le riproduzioni di armi antiche prodotte dopo il 1975, devono avere numero di matricola ed essere a catalogo. Dopo il 2000 le armi ad avancarica monocolpo sono state liberalizzate, cioè acquistabili senza licenza di porto d'armi ma semplicemente esibendo un documento di identità.
Le armi a gas o ad aria compressa sia lunghe che corte di potenza non superiore a 7,5 Joule
Le repliche di armi ad avancarica monocolpo. (non fanno parte di queste i revolver ad avancarica e le armi a più canne) Inoltre, il D.L. 29 settembre 2013 n. 121 art. 2 comma 3 ha stabilito che non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o preparati di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 03 febbraio 1997 n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche' di calibro non inferiore a 12,7 mm. e non superiore a 17,27 mm..
Queste armi possono essere acquistate solo da chi ha la maggiore eta' con un documento d'identita', non vanno denunciate e possono essere liberamente trasportate (non portate). Devono comunque riportare il marchio del fabbricante, la matricola, la punzonatura e la classificazione da parte del Banco di Prova Italiano a garanzia di quanto sopra prescritto.
Senza giustificato motivo non possono portarsi, fuori della propria abitazione, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere (coltelli in genere), mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, ecc. Per il D.L. 204/2010 rientrano in questa categoria anche i laser di classe superiore alla 3b e gli storditori elettrici sono considerati armi a tutti gli effetti e ne e' vietato il porto fuori dalla propria abitazione.
Qui si parla di porto di questi oggetti per i quali la detenzione è comunque permessa. Spade affilate, coltelli a doppio taglio, baionette, stiletti di rappresentanza devono essere denunciati in detenzione.
I caricatori con l'entrata in vigore della L. 204/2010 non sono da considerarsi parte di arma ma il nuovo decreto 7/2015 obbliga alla denuncia dei caricatori per armi corte contenenti piu' di 20 colpi o dei caricatori per armi lunghe contenenti piu' di 10 colpi.
Rientrano in questa definizione armi quali spade, sciabole, daghe, pugnali, stiletti, baionette, lance, alabarde, bastoni animati, mollette, coltelli a scatto (cassazione 26 aprile 1983 n. 3632), stelle ninja. Tutte queste armi vengo generalmente definite "bianche.
Ad un esame superficiale o ad un occhio poco esperto puo' facilmente sfuggire la sottile differenza tra un pugnale (arma propria) ed un coltello (arma impropria). Il pugnale e' dotato di alcune peculiarita' tecniche che il coltello non ha: in esso, infatti, troviamo un doppio filo tagliente, necessario nel combattimento per offendere con fendenti in ambo i sensi, abbiamo un'impugnatura perfettamente simmetrica, che ne consente l'uguale impiego in ambo i lati, e' ben bilanciato, per consentirne il lancio. Altrettanto difficoltoso potrebbe risultare distinguere tra un'arma propria da punta e taglio ed un mero simulacro di essa (sciabola ornamentale). In tal caso, l'elemento distintivo e caratterizzante e' costituito dalla presenza del filo tagliente e della punta acuminata. Per parte di questi oggetti, considerati a tutti gli effetti armi, si deve provvedere a una denuncia di possesso e detenzione: spade, sciabole, daghe, pugnali, stiletti, baionette, lance, alabarde, bastoni animati, coltelli a scatto.
Sono da caccia anche le cartucce per arma lunga a canna rigata che hanno una delle seguenti caratteristiche, secondo la legge "Quadro" sulla caccia n°157 del 1992 e la circolare (parere del Ministero) n°-559-C-50-065-E-97 del 06/05/1997 :
1) avere calibro uguale a 5,6 mm. e bossolo di lunghezza uguale o superiore a 40 mm. (non sono quindi munizioni ad uso venatorio tutte le cartucce di calibro inferiore a 5,6 mm. e quelle di calibro uguale a 5,6 mm. con bossolo inferiore a 40 mm.)
2) avere calibro superiore a 5,6 mm. e bossolo di qualsiasi lunghezza.
Non sono ammesse per la caccia tutte le munizioni a percussione anulare di calibro inferiore a 6mm. (agg. 2020)
Per quanto riguarda quelle munizioni prettamente progettate e costruite per arma corta (vedi es: 9x21) il D.L. 204 del 2010 riduce a 200 colpi la detenzione massima di tali cartucce anche se il calibro sia consentito per l'uso venatorio ed esistano armi lunghe in tale calibro. Munizioni quali ad esempio le .44 Magnum vengono prodotte in due differenti formati indicati specificatamente sulle confezioni con le rispettive diciture: "RIFLE" e "PISTOL" per indicare appunto quelle munizioni per arma lunga e arma corta. Mentre le prime sono detenibili in numero di 1500 le munizioni di tipo "pistol" possono essere detenute in numero massimo di 200 anche se in calibro è adatto all'uso venatorio.
Chiunque possieda armi lunghe in calibro "da pistola" è comunque tenuto a informarsi presso presso gli uffici competenti sulla detenzione delle relative munizioni.
Con circolare 557/pas10900(27)9 del 24 giugno 2011 il ministero fa riferimento al D.L. 204, che limita a 200 la detenzione delle munizioni per arma corta anche se camerate da armi lunghe.
Per non incorrere in sanzioni la detenzione dovrebbe essere separata, cioè armi, munizioni e polveri di un coniuge dovrebbero stare in un luogo o armadio separate da quelle denunciate dall'altro coniuge.
In questi casi la Questura potrebbe prescrivere particolari modalità nella detenzione.
E' consentito prestare unicamente armi sportive o da caccia. Larma può essere prestata per brevi periodi, possibilmente entro 72 ore esse andrebbero restituite. La dichiarazione di comodato può essere scritta dietro la fotocopia della denuncia dell'arma, quale scrittura privata. Per comodati di lungo periodo va fatta comunicazione alla locale Questura o ufficio armi.
Chi vende deve assicurarsi che chi acquista sia in possesso di regolare porto d'armi valido o nulla osta all'acquisto, compilare la dichiarazione di vendita (solitamente un prestampato della Questura), provvedere in seguito (entro 72 ore) a rifare la propria denuncia depennando l'arma o le armi cedute. Chi acquista deve, entro 72 ore, provvedere alla denuncia di acquisto depositando la propria denuncia di detenzione.
Chi vende non deve essere in regola con le licenze di porto d'armi, ma deve semplicemente essere il legittimo proprietario delle armi vendute.
La legge Italiana non impone alcuna lunghezza minima di canna ai fucili da caccia, quindi qualsiasi fucile (arma lunga) con canna più lunga di 30 cm. o lunghezza totale dell'arma superiore a 60 cm. e di calibro uguale a 5,6 mm. e bossolo lungo almeno 40 mm. oppure di calibro superiore a 5,6 mm. può essere utilizzato per caccia e tale si classifica salvo che non abbia ricevuto già la classificazione di arma sportiva o sia di tipo B9. Per le canne lisce il calibro deve essere superiore al CAL. 12". (sono esclusi quindi per la caccia in Italia il cal. 10, 8, 4.)
Se pure la norma richieda una delle due caratteristiche di lunghezza da soddisfare per far si che l'arma sia definita lunga, ad oggi sono solo state classificate armi lunghe quelle armi prodotte con entrambe le caratteristiche, cioè una canna più lunga di 30 cm. e una lunghezza totale superiore a 60 cm. ciò definisce il modo di interpretazione della Direttiva.
