NORME DA SEGUIRE
Questa pagina è stata scritta con lo scopo di aiutare e chiarire come comportarsi, cosa fare, cosa è consentito a chi possiede armi, è uno sportivo tiratore, un collezionista, un ricaricatore e deve destreggiarsi tra le mille regole che invadono ogni giorno il mondo dei possessori di armi. E' un aiuto per chi detiene armi, munizioni e polveri, per chi deve movimentare l'arma, per chi solo vuole muoversi e detenere in sicurezza.
Attenzione: Ogni Prefettura, ogni Questura interpreta spesso le norme secondo le idee del dirigente di turno, quindi potrebbe rivelarsi un errore seguire le regole qui dettate. Fate sempre riferimento alla vostra Questura, assicuratevi che non segua linee diverse da quelle dettate dal buonsenso e dalla Legge.
Linee guida per lo sportivo detentore.
- LICENZE: in materia di armi, le licenze sono d'obbligo. L'acquisto di armi, munizioni o polveri da sparo è soggetta a controllo e quindi richiede o un nulla osta per l'acquisto o un regolare porto d'armi. Il possesso di armi non è, secondo la Corte Costituzionale Italiana, un diritto ma semplicemente una concessione dello Stato ad eccezione al normale divieto di possedere e portare armi. Alla luce di ciò, chiunque acquisti armi e munizioni o polveri per ricarica, può esserne privato dall'Autorità per i più disparati motivi spesso insindacabili. L'acquisto e il possesso di armi è quindi sospeso in un limbo nel quale l'Autorità ha pieno potere. Per il possesso di armi, munizioni e polveri si deve depositare presso gli uffici preposti la regolare denuncia di detenzione.
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773: Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931).
Art. 39 - Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle ARMI, MUNIZIONI e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne. Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152. aggiornato DL.121/13 Art. 40 - (art. 39 T.U. 1926)
Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le ARMI, le MUNIZIONI e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare. Art. 41 - (art. 40 T.U. 1926)
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di ARMI, MUNIZIONI o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.
Art. 45 - (art. 44 T.U. 1926) Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare ARMI. - RILASCIO: per il rilascio di qualsiasi licenza in materia, dal porto d'armi al nulla osta la prassi non ha subito variazioni nel tempo, l'interessato deve sottoporsi:
1) a una serie di visite mediche delle quali la prima, presso il proprio medico di famiglia per il rilascio del certificato anamnestico. Con questo dovrà recarsi presso un centro medico abilitato, spesso lo stesso che esegue le certificazioni per la patente e concludere così le visite mediche.
2) presso una sezione del Tiro a Segno Nazionale farsi rilasciare un certificato di maneggio alle armi (se non ne ha già uno).
3) compilare l'apposita domanda sul prestampato rilasciato dalla locale Questura (Commissariato o C.Carabinieri)
4) consegnare tutto all'ufficio preposto aggiungendo un certificato dello stato di famiglia (se richiesto), marche da bollo, ricevute di versamento e foto, tutto questo lo trovate indicato nello stesso prestampato che gli uffici hanno pronto, presso commissariati, Questure o Comando Carabinieri.
Le licenze di porto d'armi hanno validità di 5 (cinque) anni e scadono il giorno del compleanno, i permessi di nulla osta all'acquisto sono validi solo 30 giorni. - ISCRIZIONE A UNA SOCIETA' DI TIRO. Con circolare del 25 novembre 2008 il Ministero chiarisce che l'iscrizione a una società di tiro per il rinnovo del porto d'armi sportivo, deve essere richiesta solo per il rinnovo e non certo al primo rilascio per il quale è impossibile regolarizzare un iscrizione a una società di tiro senza il relativo porto d'armi.
- LEGGE 18 giugno 1969, n. 323 Art. 1 - Per l'esercizio dello sport del tiro a volo è in facoltà del questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa. Per il rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799.
La licenza ha la durata di cinque anni dal giorno del rilascio e può essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza. - MANEGGIO ARMI: lo devono fare tutti coloro che non hanno fatto di recente servizio militare o servizio nelle FF.AA. come volontari. Se però gli ex militari (poliziotti, finanzieri, soldati, carabinieri, ecc.) hanno terminato il servizio da più di 10 anni devono sottoporsi alla prova di tiro per il rilascio del certificato. Questo non è richiesto a chi, in possesso di regolare porto d'armi, non lo rinnovi anche per più di 10 anni. Non deve sottoporsi alla prova d'arma chi ha già fatto tale esame. Infatti il certificato di abilitazione al maneggio delle armi si fa una volta sola nella vita e serve per sempre (come per qualsiasi diploma, non si torna a scuola se si perde la copia o non si utilizza quel diploma sul lavoro, ma se ne richiede una copia). Così, nel tempo, chi ha fatto regolare certificazione presso un TSN e non abbia più la copia da presentare, se richiesta, può chiederne il rilascio di una copia alla sezione del TSN o se non fosse possibile, può presentare l'autocertificazione in cui dichiara di essere stato sottoposto all'esame per il maneggio delle armi presso la sezione del TSN di xxx in data yyy.
Le GpG (Guardie Giurate) ogni anno devono eseguire una serie di sessioni di tiro presso i poligoni abilitati e sottoporsi a speciale esame di abilitazione al tiro per il rinnovo del loro speciale porto d'armi. - LA DETENZIONE DELLE ARMI: si possono detenere nella propria abitazione, seguendo le indicazioni rilasciate dalla propria Questura, anche se non vi è alcuna norma scritta sulle modalità di tenuta delle armi, munizioni e polveri, nulla che imponga armadi blindati, armi chiuse e incatenate, smontate o altro, ma vi sono solo indicazioni delle singole Questure per le singole Provincie;
quindi si possono detenere fino a:
n°. 3 armi comuni sia lunghe che corte
n°. 12 armi classificate sportive sia lunghe che corte
un numero illimitato di armi lughe da caccia
n°. 8 armi antiche, artistiche o rare
un numero illimitato e senza denuncia di armi avancarica monocolpo
un numero illimitato e senza denuncia di armi ad aria o gas compresso con energia inferiore ai 7,5 Joule
Come si vede le armi ad avancarica a più colpi (revolver a polvere nera o armi a più canne) devono essere denunciate così come fucili e pistole ad aria compressa la cui energia è superiore ai limiti indicati sopra. (queste ultime sono considerate, nel nostro Paese, come le armi a fuoco anche se no lo sono) e vanno a far cumulo con le altre armi sportive o comuni.
La detenzione deve essere fatta con estrema cura, oggi le armi si ritiene debbano essere custodite in armadi chiusi appositamente prodotti allo scopo, non è una norma a prescriverlo ma la maggior parte delle Questure sta intraprendendo questa strada per evitare la sottrazione di armi da parte di maleintenzionati. Seguite le indicazioni che gli uffici vi daranno.
- Art. 38 TULPS Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.
Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.
Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.
Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza. - REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 635 Art. 58 - La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunziata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità. Non è ammessa la detenzione di bombe cariche. In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del Regno, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, 2° comma della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge nella località dove il materiale stesso è stato trasportato. Chi denunzia, un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunziate. LA DETENZIONE DELLE MUNIZIONI:
- La detenzione delle munizioni, come quella per armi e polveri, deve essere denunciata entro 72 ore (tre giorni) dal momento in cui se ne entra in possesso. Se però una volta acquistate le munizioni le si utilizzano entro quei tre giorni, decade l'obbligo di denuncia. Il caso: uno sportivo ha in denuncia e quindi detiene 100 cartucce ma in armeria ne acquista altre 50; sarebbe tenuto a variare la propria denuncia di detenzione per il possesso di 150 cartucce che effettivamente ora possiede ma ... se le 50 cartucce appena acquistate le spara al poligono entro i tre giorni dall'acquisto non deve modificare affatto la propria denuncia. Cosa da non fare è quella, nel caso si detengano fisicamente già il limite massimo di cartucce (es: 200 per arma corta), acquistarne delle nuove pensando di spararle subito dopo. Ricordate che dal momento che entrate in possesso di quelle cartucce voi siete colpevoli di detenzione abusiva avendo superato il quantitativo massimo di munizioni detenibili. Ciò non vale se si acquistano all'interno del TSN dato che quelle munizioni non fanno cumulo con quelle detenute a casa.
Il DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306 all'Art. 12. cosi si esprime: " Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' indicato il numero massimo di munizioni di cui e' consentito l'acquisto nel periodo di validita' del titolo. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni della Unione Italiana Tiro a Segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni." - REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 635 Art. 97 - Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. ((Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata.
Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, appare in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento. Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata occorre la licenza del Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.
Agli effetti dell'art. 50 della legge, il Prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti. - PALLETTONI: la Corte Suprema di Cassazione con sentenza n°.17013 del 23/04/2015 ha dichiarato che le cartucce a pallettoni sono da considerarsi munizione spezzata e quindi da annoverare tra le cartucce a pallini. LA DETENZIONE DELLE POLVERI DA SPARO:
- si possono detenere fino a un limite di 5 Kg. di polvere da sparo o polvere nera.
In questo limite va compresa quella polvere contenuta nelle munizioni possedute o ricaricate.
Il calcolo del peso della polvere contenuta nelle munizioni è indicato dalla Legge ed è facilmente individuabile negli allegati al TULPS:
Ogni cartuccia per arma lunga corrisponde a una detenzione di 1,785 grammi di polvere in più; mentre ogni cartuccia per arma corta corrisponde a 0.25 grammi.
La polvere va sempre denunciata in qualsiasi quantità venga detenuta, da un grammo a 5 chilogrammi. - ACQUISTO: quando si acquista un arma, una munizione o della polvere, il possesso va denunciato alle Autorità attraverso un apposito compilato di denuncia su cui si elencano le armi, le munizioni e la quantità di polvere di cui si è in possesso e si detengono a casa. Dopo esserne entrati in possesso si hanno 72 ore di tempo per provvedere alla relativa denuncia.
Nel solo caso di reintegro delle munizioni o della polvere, cioè quando si utilizzano e si consumano tutte o in parte le munizioni o le polveri dichiarate in denuncia, se con l'acquisto delle nuove non si supera il quantitativo denunciato in precedenza e dichiarato in denuncia, non si deve rinnovare alcuna denuncia ne comunicare il nuovo acquisto. Anche se acquistando polveri o munizioni la quantità totale dovesse essere inferiore a quella dichiarata in denuncia non si è tenuti a comunicare nulla. Solo le variazioni in aumento, cioè quele variazioni che fanno superare la quota denuciata, obbligano a rinnovare la denuncia presentandone una nuova con indicato il nuovo quantitativo detenuto.
La Legge impone la denuncia di tutti i caricatori per armi come segue:
vanno denunciati quelli per arma corta che contengano più di 20 colpi; quelli per armi lunghe che contengano più di 10 colpi.
Ciò non esclude che tali caricatori anche di capienza superiore possano essere usati per tiro sportivo, mentre per la caccia i caricatori devono essere limitati secondo i regolamenti regionali venatori. Sono considerati parte di arma da guerra i caricatori contenenti più di 29 colpi (quindi attenzione) che abbiano lo stesso attacco delle armi da guerra. In pratica i caricatori da mitragliatrice originali della guerra il cui attacco (o aggancio all'arma) non sia stato modificato. - Chi non ha più rinnovato la propria licenza di porto d'armi ma possiede ancora armi, munizioni o polveri, deve, ogni 5 anni, presentare un certificato medico (lo stesso per il rilascio del PdA) presso la locale Questura.
- LEGGE 18 aprile 1975, n. 110 Art. 8 - La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.
La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi. Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione.
Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia. Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.
L'accertamento della capacità tecnica non e richiesta per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.
La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.
- PORTO - TRASPORTO: esiste una differenza sostanziale tra il porto e il trasporto ed è importante conoscerla.
Porto: il porto di un arma si configura quando questa sia indossata, pronta all'uso e/o a portata di mano, sia essa carica o scarica.
Trasporto: il trasporto si configura come un mero porto dell'arma ma scarica, chiusa in un contenitore che inibisca all'arma di essere a portata di mano. Le munizioni dell'arma dovranno essere sempre trasportate in un contenitore separato dal contenitore dell'arma stessa o delle armi trasportate.
E' un porto d'ami a tutti gli effetti, anche quando in un poligono, si impugna l'arma e ci si accinge a esercitarsi al tiro o fare gare. Ciò è però concesso espressamente per questa attività e nei luoghi abilitati. Il porto d'armi sportivo, non abilita mai al porto ma solo al trasporto mentre nei poligoni abilitati anche chi non ha regolare porto d'armi può eseritarsi al tiro e quindi portare l'arma. Qui sottolineo che non è il porto d'armi che consente di sparare al poligono ma questo serve solo al trasporto delle armi e delle munizioni da casa al poligono. All'interno del poligono il porto dell'arma è consentito e regolamentato da disposizioni di Legge con esclusione di qualsiasi licenza di porto o trasporto armi. E' naturalmente concesso la dove vi siano regolari direttori o istruttori di tiro presenti.
Quindi: la licenza di porto d'armi sportivo (tiro a volo) consente solo e sempre il trasporto di armi, munizioni e polveri; la licenza di porto d'armi per uso venatorio consente il solo trasporto delle armi corte, il solo trasporto delle armi lunghe nei periodi di caccia chiusa e il porto delle armi lunghe per uso venatorio solo nei periodi e nei luoghi adibiti alla caccia.
Trasporto / spostamento: con qualsiasi licenza di porto d'armi si possono trasportare sull'intero territorio dello Stato, le armi, le munizioni e le polveri con limitazione di sole 6 armi e 600 munizioni per ogni singolo trasporto. Chiaramente su un mezzo in cui diversi tiratori si trovino a viaggiare, (pulman) essi possono trasportare ognuno la propria quantità di munizioni e le proprie armi con il limite sopra indicato. - COLLEZIONE: la licenza di collezione di armi consene di detenere più armi, oltre quelle indicate qui sopra e con i limiti imposti.
In questo caso, per la collezione, la Questura da indicazioni sui sistemi di custodia e prevenzione dei furti da adottare, che vanno rispettati per avere il rilascio della licenza stessa.
Le armi in collezione si possono trasportare al poligono per prove di tiro nella ragione di un tipo di arma ogni 6 mesi con l'utilizzo di non più di 62 munizioni per dette prove, (DL 104 del 10 agosto 2018).
Chi possiede più armi potrà quindi usarne una alla volta mese dopo mese purchè tra lo stesso modello di arma passino 6 mesi tra un utilizzo e l'altro: se si hanno 6 armi diverse, se ne potrà usare e provare una diversa ogni mese e dopo sei mesi ricominciare dalla prima, con 12 armi si potrà andare due volte al mese con un arma diversa ogni volta e ricominciare dopo sei mesi e così via. - EREDITA': chi eredita un arma, qual'ora non sia in possesso di alcuna licenza in materia di armi e solo se il congiunto defunto coabitava con cui, può detenerla facendone esplicita domanda alla Questura e purchè senza munizioni.
(Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). - ARMI COMUNI DA CACCIA: sono quelle
con canna ad anima rigata, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, in cui sono utilizzabili cartucce in calibro 5,6 mm con bossolo di lunghezza uguale o superiore a mm 40, oppure gli stessi fucili e le carabine, che utilizzano cartucce di calibro superiore a mm 5,6 mm. anche se il bossolo e' di lunghezza inferiore ai 40mm. (Legge Quadro sulla caccia 11-02-1992 n.157).
Sono da caccia tutte le armi ad anima liscia, in Italia si possono utilizzare nell'ambito venatorio purche' il calibro non sia superiore a 12 (e' vietata la caccia con il cal. 10; 8 e 4). Le armi a canna liscia non sono mai state catalogate e non vengono classificate, esse sono sempre e solo da caccia. Le armi ad aria compressa invece non possono essere usate per la caccia così come le armi a percussione anulare di calibro uguale o inferiore a 6mm. esse sono vietate per la caccia. Da febbraio 2015 anche le armi classificate ex B7 ora B9 (armi che assomigliano ad un arma automatica da guerra) sono state vietate per l'uso venatorio. (Decreto Legge 18 febbraio 2015 n.7) - ARMI COMUNI ANTICHE Sono tutte le armi di modello anteriore al 1890, anche se prodotte fino al 1920 purchè riproducenti modelli anteriori al 1890, come stabilito dall'art.4 del D.M. 14 aprile 1982.
Le armi prodotte dopo il 1920 (DM 14 aprile 1982) sono semplicemente "repliche" e devono essere provviste di matricola; ( la nozione di replica viene coniata solo nel 1980 ).
Le riproduzioni di armi antiche prodotte dopo il 1975, devono avere numero di matricola ed essere a catalogo. Dopo il 2000 le armi ad avancarica monocolpo sono state liberalizzate, cioè acquistabili senza licenza di porto d'armi ma semplicemente esibendo un documento di identità.
- ARMI COMUNI ARTISTICHE: Sono quelle armi costruite prevalentemente da artigiani del settore con particolari pregi decorativi.
- ARMI COMUNI RARE O STORICHE: Sono quelle armi appartenute a soggetti o personaggi storici o risalenti a particolari eventi di rilievo culturale.
- ARMI COMUNI LIBERALIZZATE: Sono:
Le armi a gas o ad aria compressa sia lunghe che corte di potenza non superiore a 7,5 Joule
Le repliche di armi ad avancarica monocolpo. (non fanno parte di queste i revolver ad avancarica e le armi a più canne) Inoltre, il D.L. 29 settembre 2013 n. 121 art. 2 comma 3 ha stabilito che non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o preparati di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 03 febbraio 1997 n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche' di calibro non inferiore a 12,7 mm. e non superiore a 17,27 mm..
Queste armi possono essere acquistate solo da chi ha la maggiore eta' con un documento d'identita', non vanno denunciate e possono essere liberamente trasportate (non portate). Devono comunque riportare il marchio del fabbricante, la matricola, la punzonatura e la classificazione da parte del Banco di Prova Italiano a garanzia di quanto sopra prescritto. - ARMI IMPROPRIE: (oggetti atti ad offendere - art. 4 L. 18 aprile 1975 n. 110)
Senza giustificato motivo non possono portarsi, fuori della propria abitazione, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere (coltelli in genere), mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, ecc. Per il D.L. 204/2010 rientrano in questa categoria anche i laser di classe superiore alla 3b e gli storditori elettrici sono considerati armi a tutti gli effetti e ne e' vietato il porto fuori dalla propria abitazione.
Qui si parla di porto di questi oggetti per i quali la detenzione è comunque permessa. Spade affilate, coltelli a doppio taglio, baionette, stiletti di rappresentanza devono essere denunciati in detenzione. - PARTE ESSENZIALE DI ARMA: è una parte essenziale di un arma i componenti o gli elementi di ricambio progettati per un'arma da fuoco o indispensabili al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonche' ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco. Il loro possesso va denunciato alle Autorità.
I caricatori con l'entrata in vigore della L. 204/2010 non sono da considerarsi parte di arma ma il nuovo decreto 7/2015 obbliga alla denuncia dei caricatori per armi corte contenenti piu' di 20 colpi o dei caricatori per armi lunghe contenenti piu' di 10 colpi. - ARMI SOFTAIR sono armi soft-air quelle sia lunghe che corte che sparano pallini in plastica, colorati, per mezzo di aria o gas compresso, purche' l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 Joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno 3 centimetri dalla volata e qual'ora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare comunque la parte anteriore dell'arma. Esse sono di libera vendita ai maggiori di 16 anni, sono sottoposte a verifica di conformita' accertata dal Banco di Prova e non devono essere denunciate.
- ARMI DISATTIVATE O INEFFICIENTI: sono armi disattivate quelle armi "vere" sottoposte ad una operazione tecnica mediante la quale l'arma viene resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali e in modo permanente ed irreversibile. Il lavoro deve essere effettuato da un soggetto munito di licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, oppure da altri soggetti pubblici ricompresi dall'art. 10 comma 5 della Legge 18 aprile 1975 n. 110.
- ARMI DEMILITARIZZATE O EX-ORDINANZA: per armi demilitarizzate si intendono le armi da guerra o tipo guerra che sono trasformate in armi comuni o dichiarate tali perche' non piu' in uso alle forze armate; ad esempio le armi una volta di proprieta' delle Forze Armate e delle Forze di Polizia e poi dismesse, queste possono essere immesse sul mercato civile come arma comune.
- ARMI COMUNI DA FUOCO PER USO SCENICO si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto controllo dell'armaiolo che le ha in carico art. 5 lett. N del D.Lgs. 204/2010. Esse sono sottoposte a verifica del Banco Nazionale di Prova che apporra' specifico punzone quali armi di scena.
- ARMI PROPRIE DA PUNTA E TAGLIO: sono tutte quelle dotate di lama e punta acuminata, la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona.
Rientrano in questa definizione armi quali spade, sciabole, daghe, pugnali, stiletti, baionette, lance, alabarde, bastoni animati, mollette, coltelli a scatto (cassazione 26 aprile 1983 n. 3632), stelle ninja. Tutte queste armi vengo generalmente definite "bianche.
Ad un esame superficiale o ad un occhio poco esperto puo' facilmente sfuggire la sottile differenza tra un pugnale (arma propria) ed un coltello (arma impropria). Il pugnale e' dotato di alcune peculiarita' tecniche che il coltello non ha: in esso, infatti, troviamo un doppio filo tagliente, necessario nel combattimento per offendere con fendenti in ambo i sensi, abbiamo un'impugnatura perfettamente simmetrica, che ne consente l'uguale impiego in ambo i lati, e' ben bilanciato, per consentirne il lancio. Altrettanto difficoltoso potrebbe risultare distinguere tra un'arma propria da punta e taglio ed un mero simulacro di essa (sciabola ornamentale). In tal caso, l'elemento distintivo e caratterizzante e' costituito dalla presenza del filo tagliente e della punta acuminata. Per parte di questi oggetti, considerati a tutti gli effetti armi, si deve provvedere a una denuncia di possesso e detenzione: spade, sciabole, daghe, pugnali, stiletti, baionette, lance, alabarde, bastoni animati, coltelli a scatto. - MUNIZIONI DA CACCIA Si considerano munizioni per uso venatorio tutte le munizioni per canna liscia.
Sono da caccia anche le cartucce per arma lunga a canna rigata che hanno una delle seguenti caratteristiche, secondo la legge "Quadro" sulla caccia n°157 del 1992 e la circolare (parere del Ministero) n°-559-C-50-065-E-97 del 06/05/1997 :
1) avere calibro uguale a 5,6 mm. e bossolo di lunghezza uguale o superiore a 40 mm. (non sono quindi munizioni ad uso venatorio tutte le cartucce di calibro inferiore a 5,6 mm. e quelle di calibro uguale a 5,6 mm. con bossolo inferiore a 40 mm.)
2) avere calibro superiore a 5,6 mm. e bossolo di qualsiasi lunghezza.
Non sono ammesse per la caccia tutte le munizioni a percussione anulare di calibro inferiore a 6mm. (agg. 2020)
Per quanto riguarda quelle munizioni prettamente progettate e costruite per arma corta (vedi es: 9x21) il D.L. 204 del 2010 riduce a 200 colpi la detenzione massima di tali cartucce anche se il calibro sia consentito per l'uso venatorio ed esistano armi lunghe in tale calibro. Munizioni quali ad esempio le .44 Magnum vengono prodotte in due differenti formati indicati specificatamente sulle confezioni con le rispettive diciture: "RIFLE" e "PISTOL" per indicare appunto quelle munizioni per arma lunga e arma corta. Mentre le prime sono detenibili in numero di 1500 le munizioni di tipo "pistol" possono essere detenute in numero massimo di 200 anche se in calibro è adatto all'uso venatorio.
Chiunque possieda armi lunghe in calibro "da pistola" è comunque tenuto a informarsi presso presso gli uffici competenti sulla detenzione delle relative munizioni.
Con circolare 557/pas10900(27)9 del 24 giugno 2011 il ministero fa riferimento al D.L. 204, che limita a 200 la detenzione delle munizioni per arma corta anche se camerate da armi lunghe.
Art. 13 LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157: Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale.
2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco. 2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert. ((2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa), nelle forme previste dalla legge, è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185))
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che "Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40. " - ACQUISTO E TRASPORTO ARMI L'acquisto di armi a fuoco da parte di coloro che non hanno un regolare porto d'arma è consentito con il solo nulla osta di acquisto. Il trasporto dell'arma dal negozio alla propria abitazione è consentito nell'ambito del solo acquisto e nei tempi e percorsi necessari a portare la stessa arma direttamente dal negozio o armeria a casa.
- LEGGE 25 marzo 1986, n. 85 Art. 3 - Delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneità psicofisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva.
Art. 3 LEGGE 25 marzo 1986, n. 85
Delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneità psicofisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva.
Le armi sportive quindi non possono essere utilizzate per caccia ne per lavoro. - DETENZIONE PLURIMA La detenzione di armi, munizioni e polveri tra coniugi è dettata da regole di buonsenso.
Per non incorrere in sanzioni la detenzione dovrebbe essere separata, cioè armi, munizioni e polveri di un coniuge dovrebbero stare in un luogo o armadio separate da quelle denunciate dall'altro coniuge.
In questi casi la Questura potrebbe prescrivere particolari modalità nella detenzione. - ANCORA SULLA DETENZIONE Art. 20 Legge 110 - Custodia delle armi e degli esplosivi - Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento
La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dalla autorità di pubblica sicurezza.
Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con la ammenda fino a lire cinquecentomila. Dello smarrimento o del Furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.
Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.
Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso lo ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.
Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri.
Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila.
Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalità ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonché le modalità ed i termini per assicurare, anche con modalità telematiche, la tracciabilità di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.
Art. 20-bis Omessa custodia di armi.
Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.
Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arrresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.
Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:
a) nei luogi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva;
b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.
Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni. - COMODATO DI ARMI è consentito il comodato di armi (prestare l'arma).
E' consentito prestare unicamente armi sportive o da caccia. Larma può essere prestata per brevi periodi, possibilmente entro 72 ore esse andrebbero restituite. La dichiarazione di comodato può essere scritta dietro la fotocopia della denuncia dell'arma, quale scrittura privata. Per comodati di lungo periodo va fatta comunicazione alla locale Questura o ufficio armi. - Legge 110 Art. 22 Locazione e comodato di armi
Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico.
Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporrà specifico punzone. È punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma. (16) La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale. - CESSIONE DI ARMI avviene tra privati, è quindi una vendita di armi tra privati.
Chi vende deve assicurarsi che chi acquista sia in possesso di regolare porto d'armi valido o nulla osta all'acquisto, compilare la dichiarazione di vendita (solitamente un prestampato della Questura), provvedere in seguito (entro 72 ore) a rifare la propria denuncia depennando l'arma o le armi cedute. Chi acquista deve, entro 72 ore, provvedere alla denuncia di acquisto depositando la propria denuncia di detenzione.
Chi vende non deve essere in regola con le licenze di porto d'armi, ma deve semplicemente essere il legittimo proprietario delle armi vendute. - ARMA LUNGA - ARMA CORTA è considerata un arma corta, qualsiasi arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm”. L’arma lunga è, invece, definita come “qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte”. (Direttiva CEE 91/477)
La legge Italiana non impone alcuna lunghezza minima di canna ai fucili da caccia, quindi qualsiasi fucile (arma lunga) con canna più lunga di 30 cm. se la lunghezza totale dell'arma superiore a 60 cm. e di calibro uguale a 5,6 mm. e bossolo lungo almeno 40 mm. oppure di calibro superiore a 5,6 mm. può essere utilizzato per caccia e tale si classifica salvo che non abbia ricevuto già la classificazione di arma sportiva o sia di tipo B9. Per le canne lisce il calibro deve essere superiore al CAL. 12". (sono esclusi quindi per la caccia in Italia il cal. 10, 8, 4.)
Se pure la norma richieda una delle due caratteristiche di lunghezza da soddisfare per far si che l'arma sia definita lunga, ad oggi sono solo state classificate armi lunghe quelle armi prodotte con entrambe le caratteristiche, cioè una canna più lunga di 30 cm. e una lunghezza totale superiore a 60 cm. ciò definisce il modo di interpretazione della Direttiva. - RICEVUTA: Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza "
Art. 15 - Quando la Legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo (Legge 183/2011), se prescritto.
L'autorità competente rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti di ufficio.
Riportaiamo qui quanto il Giudice di Cassazione Edoardo Mori sispose a chi chiedeva come fare:
" l'art. 15 Reg. Decreto n.635, richiamato dall'art. 20 e 20bis sulla denunzia di armi, stabilisce che la denunzia va presentata in doppio esemplare e che la PA restituisce l'originale con il bollo al denunziante, annotando su di esso "il provvedimento". Per la denunzia di armi il provvedimento da adottare è solo la ricevuta dell'atto ed è ovvio che di fronte a termini perentori, la cui inosservanza comporta la galera, il timbro di ricevuta serve proprio a dimostrare che si sono rispettati i termini.
Se il funzionario vuole leggersi la denunzia per sua curiosità, ha comunque l'obbligo di compilare un verbale di deposito di denunzia. Dovrebbe essere del tutto chiaro, salvo che ad imbecilli irrecuperabili, che il documento trattenuto può andare smarrito, che il funzionario che lo ha preso può morire di infarto dopo mezz'ora, che il cittadino ha tutto il diritto di sospettare che la polizia gli stia tendendo una trappola e lo vada ad arrestare il giorno dopo per omessa denunzia, che i Carabinieri lo aspettino sotto casa per lo stesso motivo. Perciò il cittadino deve uscire dagli uffici con il suo bravo timbro di ricevuta della denunzia, su cui non sarebbe male anche indicare l'ora. " (E.Mori) - PROCURATO ALLARME: Per procurato allarme si intende il compimento di atti che fanno scattare le procedure di emergenza senza che vi sia la presenza di un reale pericolo, da casi di piccola rilevanza (ad esempio: l'utilizzo di un segnalatore di incendio in una scuola, senza la presenza di un incendio) a fatti di maggiore impatto sociale. Si tratta di un reato contravvezionale. Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251
si possono detenere:
fino a 200 cartucce per arma corta o non da caccia (denunciandone ogni quantità)
fino a 1500 cartucce a palla unica per arma lunga a canna liscia o rigata da caccia (denunciandone ogni quantità)
Le cartucce a pallini (munizioni spezzate) fino a 1000 unità non devono essere denunciate, vanno però denunciate le eventuali cartucce a pallini che superano la quantità delle 1000 indicate e non oltre le 1500 cartucce. Secondo alcune interpretazioni il totale di munizioni detenibile nella propria abitazione, sommando tutti i tipi di cartuccia, non deve superare le 1500 unità (limite massimo di deposito). Altre interpretazioni sommano le 1500 dartucce da caccia alle 200 per arma corta portando il totale della detenzione a 1700 cartucce. Questa seconda interpretazione sembra la più valida, trattandosi di due norme sulla detenzione diverse che riguardano; la prima le norme sulla caccia e la seconda la detenzione e l'acquisto di armi corte e relative munizioni.
Chi fa attività agonistica di tiro può richiedere il rilascio di un apposita licenza di detenzione che consente la detenzione di una quantità di munizioni per arma corta fino a un massimo di 1500 cartucce (oltre le 200 consentite da altra licenza).
La licenza di detenzione da agonista (1500 cartucce per arma corta) consente il solo trasporto di 600 cartucce.
Le munizioni acquistate nei poligoni di tiro a segno non possono essere asportate dagli stessi ma in essi vanno interamente consumate, per questo motivo le munizioni acquistate nei poligoni di tiro non devono essere denunciate.
LE ARMI: distinzione delle armi.
Il presupposto iniziale in questo testo è che le armi nascono tutte come armi comuni da sparo e solo in seguito esse vengano classificate nei loro relativi ambiti,
es: arma comune da sparo; arma comune da sparo la cui categoria è stata riassegnata dopo l’entrata in vigore della Dir UE 853/2017 (14 settembre 2018);
arma comune da sparo riconosciuta ad uso sportivo; arma comune da sparo ad uso sportivo la cui categoria è stata convertita in ottemperanza alla dir UE 853/2017; arma demilitarizzata; arma demilitarizza la cui categoria è stata convertita in cat A6 dopo l’entrata in vigore della Dir UE 853/2017; repliche di arma antica non avancarica monocolpo; repliche di arma antica non avancarica monocolpo la cui categoria è stata convertita dopo l’entrata in vigore della Dir UE 853/2017; armi ad aria o gas compresso riconosciuta nel 2012 ad uso sportivo con numero progressivo; armi ad aria o gas compressi a modesta capacità offensiva; arma a modesta capacità offensiva, vediamo:
