TIROPRATICO.com Aquila che ghermisce un revolver

La normativa italiana che preoccupa gli appassionati di tiro.

NORME DA SEGUIRE

Questa pagina è stata scritta con lo scopo di aiutare e chiarire come comportarsi, cosa fare, cosa è consentito a chi possiede armi, è uno sportivo tiratore, un collezionista, un ricaricatore e deve destreggiarsi tra le mille regole che invadono ogni giorno il mondo dei possessori di armi. E' un aiuto per chi detiene armi, munizioni e polveri, per chi deve movimentare l'arma, per chi solo vuole muoversi in sicurezza.

Linee guida per lo sportivo detentore.

  • ARMI COMUNI DA CACCIA: sono quelle con canna ad anima rigata, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, in cui sono utilizzabili cartucce in calibro 5,6 mm con bossolo di lunghezza uguale o superiore a mm 40, oppure gli stessi fucili e le carabine, che utilizzano cartucce di calibro superiore a mm 5,6 mm. anche se il bossolo e' di lunghezza inferiore ai 40mm. (Legge Quadro sulla caccia 11-02-1992 n.157).
    Sono da caccia tutte le armi ad anima liscia, in Italia si possono utilizzare nell'ambito venatorio purche' il calibro non sia superiore a 12 (e' vietata la caccia con il cal. 10; 8 e 4). Le armi a canna liscia non sono mai state catalogate e non vengono classificate, esse sono sempre e solo da caccia. Le armi ad aria compressa invece non possono essere usate per la caccia così come le armi a percussione anulare di calibro uguale o inferiore a 5,6mm. esse sono vietate per la caccia. Da febbraio 2015 anche le armi classificate ex B7 ora B9(armi che assomigliano ad un arma automatica da guerra) sono state vietate per l'uso venatorio. (Decreto Legge 18 febbraio 2015 n.7)
  • ARMI COMUNI ANTICHE  Sono tutte le armi di modello anteriore al 1890, anche se prodotte fino al 1920 purchè riproducenti modelli anteriori al 1890, come stabilito dall'art.4 del D.M. 14 aprile 1982.
    Le armi prodotte dopo il 1920 (DM 14 aprile 1982) sono semplicemente "repliche" e devono essere provviste di matricola; ( la nozione di replica viene coniata solo nel 1980 ).
    Le riproduzioni di armi antiche prodotte dopo il 1975, devono avere numero di matricola ed essere a catalogo. Dopo il 2000 le armi ad avancarica monocolpo sono state liberalizzate, cioè acquistabili senza licenza di porto d'armi ma semplicemente esibendo un documento di identità.
  • ARMI COMUNI ARTISTICHE:  Sono quelle armi costruite prevalentemente da artigiani del settore con particolari pregi decorativi.
  • ARMI COMUNI RARE O STORICHE:  Sono quelle armi appartenute a soggetti o personaggi storici o risalenti a particolari eventi di rilievo culturale.
  • ARMI COMUNI LIBERALIZZATE:  Sono:
    Le armi a gas o ad aria compressa sia lunghe che corte di potenza non superiore a 7,5 Joule
    Le repliche di armi ad avancarica monocolpo. (non fanno parte di queste i revolver ad avancarica e le armi a più canne) Inoltre, il D.L. 29 settembre 2013 n. 121 art. 2 comma 3 ha stabilito che non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o preparati di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 03 febbraio 1997 n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche' di calibro non inferiore a 12,7 mm. e non superiore a 17,27 mm..
    Queste armi possono essere acquistate solo da chi ha la maggiore eta' con un documento d'identita', non vanno denunciate e possono essere liberamente trasportate (non portate). Devono comunque riportare il marchio del fabbricante, la matricola, la punzonatura e la classificazione da parte del Banco di Prova Italiano a garanzia di quanto sopra prescritto.
  • ARMI IMPROPRIE:  (oggetti atti ad offendere - art. 4 L. 18 aprile 1975 n. 110)
    Senza giustificato motivo non possono portarsi, fuori della propria abitazione, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere (coltelli in genere), mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, ecc. Per il D.L. 204/2010 rientrano in questa categoria anche i laser di classe superiore alla 3b e gli storditori elettrici sono considerati armi a tutti gli effetti e ne e' vietato il porto fuori dalla propria abitazione.
    Qui si parla di porto di questi oggetti per i quali la detenzione è comunque permessa. Spade affilate, coltelli a doppio taglio, baionette, stiletti di rappresentanza devono essere denunciati in detenzione.
  • PARTE ESSENZIALE DI ARMA:  è una parte essenziale di un arma i componenti o gli elementi di ricambio progettati per un'arma da fuoco o indispensabili al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonche' ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco. Il loro possesso va denunciato alle Autorità.
    I caricatori con l'entrata in vigore della L. 204/2010 non sono da considerarsi parte di arma ma il nuovo decreto 7/2015 obbliga alla denuncia dei caricatori per armi corte contenenti piu' di 20 colpi o dei caricatori per armi lunghe contenenti piu' di 10 colpi.
  • ARMI SOFTAIR  sono armi soft-air quelle sia lunghe che corte che sparano pallini in plastica, colorati, per mezzo di aria o gas compresso, purche' l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 Joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno 3 centimetri dalla volata e qual'ora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare comunque la parte anteriore dell'arma. Esse sono di libera vendita ai maggiori di 16 anni, sono sottoposte a verifica di conformita' accertata dal Banco di Prova e non devono essere denunciate.
  • ARMI DISATTIVATE O INEFFICIENTI:   sono armi disattivate quelle armi "vere" sottoposte ad una operazione tecnica mediante la quale l'arma viene resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali e in modo permanente ed irreversibile. Il lavoro deve essere effettuato da un soggetto munito di licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, oppure da altri soggetti pubblici ricompresi dall'art. 10 comma 5 della Legge 18 aprile 1975 n. 110.
  • ARMI DEMILITARIZZATE O EX-ORDINANZA:   per armi demilitarizzate si intendono le armi da guerra o tipo guerra che sono trasformate in armi comuni o dichiarate tali perche' non piu' in uso alle forze armate; ad esempio le armi una volta di proprieta' delle Forze Armate e delle Forze di Polizia e poi dismesse, queste possono essere immesse sul mercato civile come arma comune.
  • ARMI COMUNI DA FUOCO PER USO SCENICO  si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto controllo dell'armaiolo che le ha in carico art. 5 lett. N del D.Lgs. 204/2010. Esse sono sottoposte a verifica del Banco Nazionale di Prova che apporra' specifico punzone quali armi di scena.
  • ARMI PROPRIE DA PUNTA E TAGLIO:  sono tutte quelle dotate di lama e punta acuminata, la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona.
    Rientrano in questa definizione armi quali spade, sciabole, daghe, pugnali, stiletti, baionette, lance, alabarde, bastoni animati, mollette, coltelli a scatto (cassazione 26 aprile 1983 n. 3632), stelle ninja. Tutte queste armi vengo generalmente definite "bianche.
    Ad un esame superficiale o ad un occhio poco esperto puo' facilmente sfuggire la sottile differenza tra un pugnale (arma propria) ed un coltello (arma impropria). Il pugnale e' dotato di alcune peculiarita' tecniche che il coltello non ha: in esso, infatti, troviamo un doppio filo tagliente, necessario nel combattimento per offendere con fendenti in ambo i sensi, abbiamo un'impugnatura perfettamente simmetrica, che ne consente l'uguale impiego in ambo i lati, e' ben bilanciato, per consentirne il lancio. Altrettanto difficoltoso potrebbe risultare distinguere tra un'arma propria da punta e taglio ed un mero simulacro di essa (sciabola ornamentale). In tal caso, l'elemento distintivo e caratterizzante e' costituito dalla presenza del filo tagliente e della punta acuminata. Per parte di questi oggetti, considerati a tutti gli effetti armi, si deve provvedere a una denuncia di possesso e detenzione: spade, sciabole, daghe, pugnali, stiletti, baionette, lance, alabarde, bastoni animati, coltelli a scatto.
  • MUNIZIONI DA CACCIA  Si considerano munizioni per uso venatorio tutte le munizioni per canna liscia.
    Sono da caccia anche le cartucce per arma lunga a canna rigata che hanno una delle seguenti caratteristiche, secondo la legge "Quadro" sulla caccia n°157 del 1992 e la circolare (parere del Ministero) n°-559-C-50-065-E-97 del 06/05/1997 :
    1) avere calibro uguale a 5,6 mm. e bossolo di lunghezza uguale o superiore a 40 mm. (non sono quindi munizioni ad uso venatorio tutte le cartucce di calibro inferiore a 5,6 mm. e quelle di calibro uguale a 5,6 mm. con bossolo inferiore a 40 mm.)
    2) avere calibro superiore a 5,6 mm. e bossolo di qualsiasi lunghezza.
    Non sono ammesse per la caccia tutte le munizioni a percussione anulare di calibro inferiore a 6mm. (agg. 2020)
    Per quanto riguarda quelle munizioni prettamente progettate e costruite per arma corta (vedi es: 9x21) il D.L. 204 del 2010 riduce a 200 colpi la detenzione massima di tali cartucce anche se il calibro sia consentito per l'uso venatorio ed esistano armi lunghe in tale calibro. Munizioni quali ad esempio le .44 Magnum vengono prodotte in due differenti formati indicati specificatamente sulle confezioni con le rispettive diciture: "RIFLE" e "PISTOL" per indicare appunto quelle munizioni per arma lunga e arma corta. Mentre le prime sono detenibili in numero di 1500 le munizioni di tipo "pistol" possono essere detenute in numero massimo di 200 anche se in calibro è adatto all'uso venatorio.
    Chiunque possieda armi lunghe in calibro "da pistola" è comunque tenuto a informarsi presso presso gli uffici competenti sulla detenzione delle relative munizioni.
    Con circolare 557/pas10900(27)9 del 24 giugno 2011 il ministero fa riferimento al D.L. 204, che limita a 200 la detenzione delle munizioni per arma corta anche se camerate da armi lunghe.
  • ACQUISTO E TRASPORTO ARMI  L'acquisto di armi a fuoco da parte di coloro che non hanno un regolare porto d'arma è consentito con il solo nulla osta di acquisto. Il trasporto dell'arma dal negozio alla propria abitazione è consentito nell'ambito del solo acquisto e nei tempi e percorsi necessari a portare la stessa arma direttamente dal negozio o armeria a casa.
  • DETENZIONE PLURIMA La detenzione di armi, munizioni e polveri tra coniugi è dettata da regole di buonsenso.
    Per non incorrere in sanzioni la detenzione dovrebbe essere separata, cioè armi, munizioni e polveri di un coniuge dovrebbero stare in un luogo o armadio separate da quelle denunciate dall'altro coniuge.
    In questi casi la Questura potrebbe prescrivere particolari modalità nella detenzione.
  • COMODATO DI ARMI  è consentito il comodato di armi (prestare l'arma).
    E' consentito prestare unicamente armi sportive o da caccia. Larma può essere prestata per brevi periodi, possibilmente entro 72 ore esse andrebbero restituite. La dichiarazione di comodato può essere scritta dietro la fotocopia della denuncia dell'arma, quale scrittura privata. Per comodati di lungo periodo va fatta comunicazione alla locale Questura o ufficio armi.
  • CESSIONE DI ARMI  avviene tra privati, è quindi una vendita di armi tra privati.
    Chi vende deve assicurarsi che chi acquista sia in possesso di regolare porto d'armi valido o nulla osta all'acquisto, compilare la dichiarazione di vendita (solitamente un prestampato della Questura), provvedere in seguito (entro 72 ore) a rifare la propria denuncia depennando l'arma o le armi cedute. Chi acquista deve, entro 72 ore, provvedere alla denuncia di acquisto depositando la propria denuncia di detenzione.
    Chi vende non deve essere in regola con le licenze di porto d'armi, ma deve semplicemente essere il legittimo proprietario delle armi vendute.
  • ARMA LUNGA - ARMA CORTA  è considerata un arma corta, qualsiasi arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm”. L’arma lunga è, invece, definita come “qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte”. (Direttiva CEE 91/477)
    La legge Italiana non impone alcuna lunghezza minima di canna ai fucili da caccia, quindi qualsiasi fucile (arma lunga) con canna più lunga di 30 cm. o lunghezza totale dell'arma superiore a 60 cm. e di calibro uguale a 5,6 mm. e bossolo lungo almeno 40 mm. oppure di calibro superiore a 5,6 mm. può essere utilizzato per caccia e tale si classifica salvo che non abbia ricevuto già la classificazione di arma sportiva o sia di tipo B9. Per le canne lisce il calibro deve essere superiore al CAL. 12". (sono esclusi quindi per la caccia in Italia il cal. 10, 8, 4.)
    Se pure la norma richieda una delle due caratteristiche di lunghezza da soddisfare per far si che l'arma sia definita lunga, ad oggi sono solo state classificate armi lunghe quelle armi prodotte con entrambe le caratteristiche, cioè una canna più lunga di 30 cm. e una lunghezza totale superiore a 60 cm. ciò definisce il modo di interpretazione della Direttiva.
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